Luigi Quintieri , avvocato ed economista, esperto in diritto bancario, commenta , per il Sole 24 ore, NT plus diritto e Banche Dati, la recente ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Cassazione, resa dal Tribunale di Salerno. Secondo Quintieri-la questione della nullità parziale dei mutui, per la presenza dell'occulto interesse determinato dalla non pubblicizzata capitalizzazione composta, prescinde, in senso stretto, dalla tipologia dell’ammortamento adottato e dal concetto stesso di anatocismo e riguarda in modo preminente: il rispetto dei principi di trasparenza, fissati dalla Direttiva 93/13/CEE - ai quali fanno riferimento, sul piano della normativa codicistica e generale gli articoli 1337, 1375, 1346 e 1418 e.e. e, nell'ambito specifico del settore bancario l'articolo 117 T.U.B.. Tali norme, difatti, impongono che nei contratti bancari, vengano esplicitati tutti i criteri ed i termini che sono destinati ad incidere, in qualsiasi modo, sul corrispettivo pattuito. In tal guisa, la modalità del regime di capitalizzazione degli interessi, in un contratto di prestito, non può che rappresentare un "prezzo" del denaro che dovrebbe essere indicato per iscritto, all'interno dello stesso contratto, pena l’applicazione della sanzione di cui all’art. 117, comma 7 del T.u.b..
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