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Immagine del redattoreLuigi Quintieri

Da Verifichefinanziamenti. it Commento all'ord. Cassazione sez. n. 3858 del 15 Febbraio2021

Si segnala la recente ord. della Cassazione n. 3858/2021 che chiarisce ulteriormente la precedente sentenza n. 9141 del maggio 2020 in merito alla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse. La Suprema Corte evidenzia che , al fine di osservare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, bisogna eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dalla banca e conseguentemente, rideterminare il reale saldo del conto, principio tra l'altro già affermato dalla precedente Cass. n. 9141/2020.

Ma, sicuramente, la sezione, più interessante della presente sentenza, riguarda l'affermazione del seguente principio di diritto " Ove sia stato proprio l’addebito degli interessi, come sopra quantificati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo “scoperto” ed il limite del fido e potrà provvedersi all’imputazione del pagamento ex art. 1194 comma 2° c.c. limitatamente a questa parte. Nel caso, invece, in cui l’annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell’affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una mera funzione ripristinatoria della provvista e non potrà mai provvedersi ad un’imputazione ex art. 1194 comma 2° cod. civ., difettando l’indefettibile presupposto del “pagamento”.” Da cio deriva che, non può essere mossa alcuna censura generica di prescrizione, in merito alla domanda di rettifica del conto . Visto che la valutazione delle rimesse, ai fini della loro natura solutoria o ripristinatoria, va fatta sul conto rideterminato, vagliando ogni singola rimessa in modo tale da considerare solo quegli addebiti di interessi che, a seguito del ricalcolo finalizzato ad eliminare tutti gli indebiti, risultano annotati su un conto corrente che presenti un saldo negativo che ecceda i limiti del fido. Pertanto, qualora il limite del fido sia stato, appunto, sforato da questi interessi, si potrà considerare " solutoria" , solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo scoperto ed il limite del fido e potrà provvedersi, pertanto, all’imputazione del pagamento ex art. 1194 comma 2° c.c. limitatamente a questa parte.

Diversamente nel caso in cui l'addebito degli interessi passivi , sempre a seguito della ritederminazione, sia entro i limiti del fido, tale annotazione avrà natura ripristinatoria e non potrà procedersi a nessun pagamento ex art. 1194 comma II °cc.



Tratto dal sito Verifiche finanziamenti . it



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